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Collegio dei Docenti
da:DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado.
Composizione: Tutto il personale docente di ruolo e non della
scuola, presiede il dirigente scolastico, i docenti di sostegno
fanno parte a pieno titolo e hanno diritto di voto nelle
discussioni.
1. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del
circolo o dell'istituto. In particolare cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare,
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale
potere nel rispetto della libertą di insegnamento garantita a
ciascun docente;
b) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per
la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle
altre attivitą scolastiche, tenuto conto dei criteri generali
indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per
tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre
periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'
azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivitą
scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di
interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilitą
finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla
scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative
di sperimentazione in conformitą degli articoli 276 seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o
dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due
nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900
alunni, e di quattro nelle scuole con pił di 900 alunni, i docenti
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno
degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui
sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed
educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il
numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento
il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare
col direttore didattico o preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di
istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per
la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni
portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di
lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani
emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla
sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale
docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi
degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle
iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione
delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990
n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente
testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 2. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti
tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe. 3. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il
preside ne ravvisi la necessitą oppure quando almeno un terzo
dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta
per ogni trimestre o quadrimestre.
4. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio
in ore non coincidenti on l'orario di lezione.
5. Le funzioni di segretario del
collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad
uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Nota all'art. 7: - Per l'art. 106 del testo unico approvato con
D.P.R. n. 109/1990, si veda nota all'art. 326. |