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CAPO VI
GENITORI
Art 24
Rapporti scuola - famiglia
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e
dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di
condividere con la scuola tale importante compito.
2. Ai genitori si chiede di
v
valorizzare la scuola come esperienza di fondamentale importanza per
la formazione culturale e la costruzione di un progetto di vita;
v
assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell’orario
scolastico;
v
conoscere l’esperienza scolastica del figlio visionando i quaderni e
gli elaborati, firmando le prove di verifica quando richiesto
(restituendole tempestivamente) e partecipando agli incontri
scuola-famiglia, chiedendo chiarimenti, offrendo informazioni,
formulando proposte;
v
aiutare il figlio a sviluppare atteggiamenti di apertura e curiosità
nei confronti dell’esperienza scolastica e di fiducia negli
insegnanti;
v
sostenere gli interventi educativi della scuola e concordare
interventi comuni per richiamare il figlio al rispetto delle regole
della convivenza;
v
assicurarsi dell’avvenuta esecuzione dei compiti e controllare lo
studio, aiutando il figlio a vivere questo momento come occasione di
responsabilità personale.
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le
volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita
richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il libretto degli alunni, l’orario di ricevimento. La
scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari,
invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie
con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà
possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In
situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune
disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere la collaborazione tra le famiglie e la
scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le
occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai
colloqui con i docenti. Sono gradite e possibili anche altre forme
di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori
stessi.
Art 25
Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea
nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli
12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994 n. 297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. L’assemblea dei genitori può essere di classe o di scuola.
Art 26
Assemblea di classe
L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel
Consiglio di Classe.
1. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque
giorni. La convocazione può essere
richiesta:
a)
dagli insegnanti;
b)
da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
2. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere
l’assemblea e provvede, anche
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione,
contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
3. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
4. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura
di uno dei componenti.
5. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
6.
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il
Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
Art 27
Assemblea di scuola
1. L’Assemblea di scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Istituto o da un suo delegato.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno
cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
Ø
dal
Consiglio d’Istituto;
Ø
da
un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe;
Ø
dalla metà degli insegnanti della scuola;
Ø
da
un quinto delle famiglie degli alunni della scuola.
4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere
l’assemblea e provvede, anche tramite
gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti
l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura
di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato
dal Presidente dell’Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il
Dirigente Scolastico e gli insegnanti della scuola.
Art. 28
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle
aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche.
2.
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività
didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata
del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno
dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche
per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
3.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici
nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.
4.
I genitori, con particolari conoscenze o competenze possono
partecipare alle lezioni in qualità di “esperti” su richiesta dei
docenti interessati.
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