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Genitori impegnati nei Consigli di Classe A.S. 2011/2012

Scuola secondaria di primo grado

CAPO VI

GENITORI

Art 24

Rapporti scuola - famiglia

1. I genitori sono  i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. Ai genitori si chiede di

v  valorizzare la scuola come esperienza di fondamentale importanza per la formazione culturale e la costruzione di un progetto di vita;

v  assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto dell’orario scolastico;

v  conoscere l’esperienza scolastica del figlio visionando i quaderni e gli elaborati, firmando le prove di verifica quando richiesto (restituendole tempestivamente) e partecipando agli incontri scuola-famiglia, chiedendo chiarimenti, offrendo informazioni, formulando proposte;

v  aiutare il figlio a sviluppare atteggiamenti di apertura e curiosità nei confronti dell’esperienza scolastica e di fiducia negli insegnanti;

v  sostenere gli interventi educativi della scuola e concordare interventi comuni per richiamare il figlio al rispetto delle regole della convivenza;

v  assicurarsi dell’avvenuta esecuzione dei compiti e controllare lo studio, aiutando il figlio a vivere questo momento come occasione di responsabilità personale.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il libretto degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

5. Allo scopo di mantenere la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui con i docenti. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art 25

Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994 n. 297.

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.

3. L’assemblea dei genitori può essere di classe o di scuola.

Art 26

Assemblea di classe

L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe.

1. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere

richiesta:

a) dagli insegnanti;

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

2.  Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

3.  L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

4.  Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.

5.  Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.

6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.

Art 27

Assemblea di scuola

1. L’Assemblea di scuola è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto o da un suo delegato.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

3. La convocazione può essere richiesta:

Ø  dal Consiglio d’Istituto;

Ø  da un terzo dei genitori componenti i Consigli di classe;

Ø  dalla metà degli insegnanti della scuola;

Ø  da un quinto delle famiglie degli alunni della scuola.

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite

gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.

7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente.

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della scuola.

Art. 28

Accesso dei genitori nei locali scolastici

1 Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche.

2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti.

4. I genitori, con particolari conoscenze o competenze possono partecipare alle lezioni in qualità di “esperti” su richiesta dei docenti interessati.

 

                             

                         

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